Analisi incrociata in bilancio su ammortamenti e rivalutazioni
• Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 (15.08.2020) ai soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali” è consentito differire il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali fino a un anno.
• Questa deroga alle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali si incrocia con la possibilità, stabilita dallo stesso D.L. di rivalutare i beni d’impresa.
• Per la sospensione degli ammortamenti, la norma concede la possibilità di “non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”. In assenza di specifiche indicazioni, sembra consentita la sospensione integrale o parziale di tutti gli ammortamenti, oppure soltanto di alcuni beni selezionati o di categorie di beni.
• La combinazione con la rivalutazione potrebbe ridurre la comparabilità dei risultati economici tra un esercizio e l’altro.
• Un’ ulteriore incertezza, in caso di applicazione combinata al medesimo bene, risiede nell’individuazione dell’esercizio in cui contabilizzare il primo ammortamento del valore rivalutato.
• La sospensione dell’ammortamento e le relative modalità di rilevazione sono disciplinate dall’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020 (come convertito dalla L. 126/2020). In sintesi è prevista: o la sospensione fino al 100% dell’ammortamento annuo prolungando, per la quota sospesa, l’ammortamento iniziale di un anno; o la destinazione a riserva indisponibile di un importo pari alla quota di ammortamento non effettuata; o l’indicazione in nota integrativa delle ragioni della deroga e dell’importo della riserva indisponibile; o la deducibilità della quota di ammortamento sospesa, anche se non contabilizzata a conto economico.
Fonte: Il Sole 24Ore 2.11.2020 p. 15 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
Comments
No comment yet.