Contributo a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate con gli interpelli n. 476/2020, n. 477/2020, n. 478/2020 e n. 479/2020 ha fornito chiarimenti sul contributo a fondo perduto Covid-19, introdotto con l’art. 25 D.L. 34/2020 a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi costretti alla chiusura forzata a causa dell’epidemia.
• Con l’interpello n. 476/2020 è stato affermato che in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 non è consentito fruire del contributo.
• Con la risposta n. 477/2020, l’Agenzia ha chiarito che la soglia massima dei ricavi deve essere determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore di beni con le medesime modalità con cui si determina il limite di ammissione ai regimi semplificati di cui all’art. 18 Dpr 600/1973.
• Con la risposta n. 478/2020 l’Agenzia ha precisato che un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore dopo il 1.01.2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo.
• Con l’interpello n. 479/2020 l’Agenzia ha chiarito che una società costituita con atto notarile del 30.04.2020 può beneficiare del contributo anche se l’iscrizione al Registro delle Imprese risale a maggio 2020
Fonte: Italia Oggi 20.10.2020 p. 33 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
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