Iva dovuta in base al regime di cassa
L’art. 32-bis D.L. 82/2012 contempla il regime di cassa (cash account), in base al quale l’Iva sulle operazioni attive è dovuta all’incasso del corrispettivo. Tuttavia, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta si rende comunque dovuta anche se non è stata incassata. Parallelamente, l’Iva sugli acquisti può essere detratta anche se non è stato pagato il fornitore.
• Il regime di cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta, alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono in veste di soggetti passivi Iva, alle operazioni poste in essere nei confronti di cessioni/committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile e alle operazioni a esigibilità differita di cui all’art. 6, c. 5, 2° p. Dpr 633/1972.
Fonte: Italia Oggi 19.10.2020 pp. 10, 11 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
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