Rinegoziazione piani incentivanti
- Secondo giurisprudenza consolidata, i piani di incentivazione condizionati al raggiungimento di obiettivi hanno natura retributiva e come tali sono soggetti al principio di irriducibilità unilaterale della retribuzione; tuttavia il Covid-19 può costituire un’esimente alla responsabilità datoriale.
- Dal punto di vista oggettivo, la pandemia può rappresentare un evento sopravvenuto in grado di incidere sugli obblighi originariamente concordati e gli obiettivi (target) definiti.
- Il Massimario della Cassazione 8.07.2020 ha puntualizzato la necessità di contemperare l’obbligo delle parti con la necessità di mantenere equilibrio tra i reciproci diritti e obblighi.
- Per i piani giunti a maturazione, il datore di lavoro può fare leva sul diritto della parte danneggiata dall’esecuzione del contratto a ottenerne la revisione, così da ripristinare l’equilibrio degli interessi reciproci in seguito alle mutate circostanze.
- E’ preferibile una soluzione consensuale con accordo stipulato in sede protetta, alla luce dell’art. 2103, c. 6, C.C.
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