Rivalutazione dei beni d’impresa
– L’Oic ha diffuso per la consultazione la bozza del documento interpretativo n. 7 in tema di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, prendendo spunto dalla nuova finestra temporale consentita dalla L. 126/2020 per il riallineamento dei valori a quelli di mercato.
– La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019 e può riguardare anche singoli beni, non necessariamente tutta la categoria.
– I paragrafi 11 e 12 del documento ricordano il limite massimo della rivalutazione, fissato nei valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
– La rivalutazione può essere effettuata anche solo ai fini civilistici; ove si intenda attribuire il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%. Il documento ricorda i 3 metodi per contabilizzare la rivalutazione: aumentando il valore del solo costo storico, rivalutando sia il costo storico sia il fondo ammortamento, ovvero diminuendo il valore del fondo ammortamento.
Fonte: Italia Oggi 16.11.2020 pp. 20, 21 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
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