Sospensione per il 2020 degli ammortamenti
- L’art. 60, cc. 7bis-7quinquies D.L. 34/2020 consente alle imprese di non stanziare, in tutto o in parte, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, in deroga alle previsioni del Codice Civile, nel bilancio relativo al 2020. Nel caso si fruisca di tale possibilità, si deve destinare l’utile di periodo a costituire una riserva indisponibile di pari importo rispetto agli ammortamenti non stanziati. In caso di incapienza parziale, si devono vincolare altre riserve presenti nel capitale netto; in mancanza, si provvederà con gli utili futuri prodotti dalla società. La nota integrativa dovrà dar conto delle motivazioni della scelta e fornire una rappresentazione delle conseguenze che la mancata imputazione del costo determina sulla significatività del bilancio.
- Ai fini fiscali è prevista una deroga del requisito del preventivo transito nel conto economico per la deduzione delle quote di ammortamento, con deduzione extracontabile delle quote non imputate in contabilità. In tal modo non si produrranno effetti negativi ai fini fiscali. Analogo trattamento è previsto anche ai fini Irap. Pertanto, si genererà un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali, che richiede lo stanziamento delle imposte differite.
Fonte: Italia Oggi 26.10.2020 pp. 20, 21 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
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