Utilizzo bonus sanificazioni
• Con la risoluzione n. 2/E/23021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione, il limite del 30.06.2021 introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per la fruizione in compensazione o cessione a terzi del bonus, vale anche per i cessionari.
• Il credito, che spetta nella misura del 60% per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80.000 euro) finalizzate al contenimento del Covid-19, sarà dunque utilizzabile esclusivamente in compensazione oppure cedibile a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione, entro il 30.06.2021 e non più entro il 31.12.2021.
• La risoluzione ha evidenziato, inoltre, che il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
Fonte: Italia Oggi 13.01.2021 p. 35
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