Tfr Inps per aziende in fallimento
- Il messaggio Inps 26.10.2020, n. 3920, fornisce le istruzioni per la liquidazione della quota di Tfr e gli esoneri contributivi ex art. 41-bis, D.L. 109/2018 (Decreto Genova).
- Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di Cigs, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, è previsto l’esonero delle quote di Tfr relative alla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’art. 2, c. 31, L. 28.06.2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento).
- Rispettando la destinazione del Tfr espressa dal lavoratore, l’Inps effettuerà il versamento o l’accredito delle quote di Tfr in unica soluzione, dopo la cessazione della Cigs e la presentazione di un’istanza di liquidazione da parte del responsabile della procedura concorsuale, il quale presenterà una domanda cumulativa per tutti i lavoratori interessati.
- Gli esoneri sono riconoscibili negli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di € 16 milioni per ciascun anno.
Fonte: Il Sole 24Ore 28.10.2020 p. 32 Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl
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